Obbligo Formativo

Assolto l’obbligo di istruzione i giovani sono tenuti, entro il compimento dei 18 anni, a proseguire gli studi e a conseguire un diploma o una qualifica professionale per adempiere al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.

Potranno quindi proseguire il percorso di istruzione (MIUR – Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), oppure intraprendere un percorso di formazione professionale, partecipando ai corsi messi a catalogo dalla propria Regione.

Inoltre le persone tra i 16 e i 29 anni, possono accedere alla formazione in apprendistato, uno strumento che si definisce “a causa mista”, perché in esso il profilo lavorativo si lega a quello formativo essendo di fatto un ponte tra il sistema del lavoro e quello della formazione professionale.

ING.FOR., in qualità di Ente di Formazione accreditato dalla regione Marche per la macrocategoria Obbligo Formativo, organizza corso di formazione professionale biennale che permette di acquisire una qualifica professionale e corsi triennali di IeFP Istruzione e Formazione Professionale, che al termine del terzo anno permettono di ottenere una qualifica professionale.

APPRENDISTATO

La formazione professionale è un elemento fondamentale per un lavoratore, perché permette di aggiornare ed ampliare le proprie competenze. Questa può essere inserita all’interno di un vero e proprio contratto di lavoro, la cui causa è lo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione a cui si aggiunge l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro.

In quest’ultimo caso rientra il contratto di apprendistato che si configura come la principale tipologia contrattuale per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, a seconda della tipologia di apprendistato.

L’elemento caratterizzante dell’apprendistato è rappresentato dal fatto che il datore di lavoro, nell’esecuzione dell’obbligazione posta a suo carico, è tenuto ad erogare, come corrispettivo della presentazione di lavoro, non solo la retribuzione, ma anche la formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità. Queste due obbligazioni hanno pari dignità e non sono tra loro alternative o accessorie.

Esistono tre tipologie di contratti di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e profili normativi:

•             apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione seconda-ria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

•             apprendistato professionalizzante;

•             apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Forniamo consulenza per la gestione amministrativa di ogni tipologia di apprendistato.

Inoltre, i nostri docenti gestiscono la formazione dell’apprendista, non su criteri standard, ma basandosi sulle richieste aziendali per coadiuvare l’azienda nel processo di integrazione e formazione del dipendente.