Decreto Legislativo 81/08


ll Decreto Legislativo 81/08, coordinato con il D.Lgs.106/2009, fornisce un vero e proprio “Codice della salute e della sicurezza sul lavoro”. Totalmente coerente con le vigenti normative comunitarie ed internazionali in materia di sicurezza sul lavoro, costituisce il fondamento giuridico della strategia di contrasto al fenomeno infortunistico e a quello delle malattie professionali.

Il D.Lgs. 81/08, anche detto “Testo Unico” di salute e sicurezza sul lavoro, ha riordinato e riformato le principali norme previgenti in materia, andando ad abolire tutte le leggi emanate a partire dagli anni 50 fino al 2008, inclusi la 626/94, la 494/96 (sicurezza sul lavoro nei cantieri edili) e la 493/96 (segnaletica di sicurezza).

Devono adeguarsi al D.Lgs. 81/08 tutte le aziende, a prescindere dal tipo di ragione sociale, dal settore di attività di appartenenza e dalla tipologia del rischio. Fanno eccezione le attività senza lavoratori, o con l’unico lavoratore nella persona del Datore di Lavoro.

Essere soggetti al D.Lgs. 81/08 vuol dire mettere in pratica tutta una serie di adempimenti per valutare e ridurre il rischio di infortunio o di malattia professionale per i lavoratori. Al fine di perseguire questi obiettivi il decreto pone una serie di doveri per il datore di lavoro e per i soggetti responsabili della sicurezza nei luoghi in cui operano i lavoratori e stabilisce una serie di pesanti sanzioni nei casi in cui questi obblighi non sono rispettati. Inoltre adempire agli obblighi di legge permette alle aziende la possibilità di accedere alla riduzione del Tasso INAIL.

Il D.Lgs. 81/2008 e le novità introdotte dal D.Lgs. 106/2009 hanno accolto molti concetti già specificati all’interno della legge 626/1994. Si tratta di tutti quegli articoli che si basano sulla prevenzione del rischio in azienda e che di conseguenza implicano la partecipazione del datore di lavoro e dei lavoratori nell’adozione degli adempimenti e misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

All’interno di un’azienda, quindi, la prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade appunto l’obbligo del mantenimento dei livelli della stessa è il datore di lavoro. Questo soggetto deve assolvere agli adempimenti previsti, ha quindi l’obbligo di evitare che probabili e possibili pericoli dovuti all’esercizio della sua attività, possano tradursi in rischi per i lavoratori che vengono assunti per il compimento di tale attività, i quali però non decidono i criteri per portarla a termine, poiché il potere organizzativo spetta solo al datore di lavoro.
Il datore di lavoro, cioè, organizza l’attività di impresa per portare a termine il lavoro che dovranno svolgere i dipendenti, i quali si devono attenere a quanto viene loro richiesto, ma nel fare questo il datore di lavoro ha l’obbligo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni a questi soggetti.

Al datore di lavoro sono equiparati i dirigenti ed i preposti che organizzano tutte le attività svolte dai lavoratori, per i quali il Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che essi oltre ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per la tutela dei dipendenti, devono anche informare gli stessi sui rischi specifici cui sono esposti, devono insegnare le norme fondamentali di prevenzione e devono addestrare i lavoratori all’utilizzo corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione.

Il datore di lavoro, in virtù di queste sue responsabilità deve anche adempiere agli obblighi che gli impongono di mettere nelle condizioni il lavoratore di utilizzare macchinari, utensili e strumentazioni che non presentino nessun rischio per la salute e l’integrità. A questo si affianca anche l’obbligo di informare e formare i dipendenti circa i pericoli che possono derivare da un utilizzo non idoneo dei macchinari e degli utensili. A tal proposito, recentemente il D.Lgs. 106/2009, rispetto al D.Lgs. 81/2008, ha previsto delle sanzioni penali più pesanti per la violazione di questi obblighi.

Oltre al dovere di informare, al datore di lavoro viene anche attribuito il compito di vigilare e verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche. Per cui quello del datore di lavoro è un duplice ruolo, da un lato deve garantire una corretta informazione ed un esatto addestramento, dall’altro deve osservare attentamente che quanto insegnato sia poi messo in pratica dai suoi lavoratori.

Tra gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro, un importante compito che spetta al datore di lavoro è la valutazione dei rischi inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso la quale viene redatto successivamente il Documento per la Valutazione dei Rischi (DVR), che rappresenta un’importante attestazione di tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state adottate all’interno dell’azienda per migliorare i livelli di sicurezza.


SORVEGLIANZA SANITARIA

Nelle aziende in cui viene impiegato un certo numero di lavoratori è richiesta la presenza del medico competente, il quale viene nominato dal datore di lavoro allo scopo di svolgere un’attività di sorveglianza sanitaria e di prestare collaborazione a questi in occasione della valutazione dei rischi.

I medici che possono svolgere questo ruolo aziendale sono inseriti nell’elenco dei medici competenti tenuto presso il Ministero della salute, e sono obbligati a partecipare al programma di educazione continua in medicina.

L’attività di medico competente può essere prestata da un professionista esterno, cioè non alle dipendenze dirette del datore di lavoro, bensì alle dipendenze di un’azienda o una struttura esterna pubblica o privata, oppure in qualità di libero professionista. In caso contrario si tratterà di un medico che decide di essere un dipendente del datore di lavoro.

E’ obbligo del datore di lavoro fornire al medico competente una struttura idonea ed attrezzata per lo svolgimento del proprio incarico, senza poter dare delle direttive e senza alcuna interferenza lavorativa. Inoltre in alcuni casi particolari, il medico può disporre che un lavoratore sia sottoposto a visite specialistiche e ad accertamenti diagnostici per i quali il datore di lavoro deve sopportare i costi.

In alcuni casi previsti dalla legge o su richiesta dei lavoratori nelle ipotesi di necessità relative alla presenza di rischi lavorativi, il medico competente compie attività di sorveglianza sanitaria.

Questa attività riguarda tutta una serie di visite che il medico effettua nei confronti: dei futuri lavoratori (visita preventiva); dei lavoratori già avviati, con una precisa periodicità al fine di valutare il loro stato di salute e le conseguenze su di essi in seguito ad esposizione a particolari rischi (visita medica periodica); del singolo lavoratore qualora sia lo stesso lavoratore a farne richiesta e se il medico dichiari l’opportunità di effettuare la visita in relazione all’attività lavorativa svolta (visita su richiesta); dei lavoratori che cambiano attività o mansione per accertarne l’idoneità alla nuova destinazione (visita per cambio mansione); del lavoratore che rientra al lavoro dopo un’assenza per malattia per un periodo superiore ai 60 giorni continuativi, per attestarne l’attitudine fisica alla riassunzione della mansione (visita per ripresa del lavoro). A queste si aggiungono gli accertamenti clinici totalmente a carico del datore di lavoro, che sono resi necessari sulla base di una valutazione del medico che riguarda i rischi presenti in azienda.

L’organo medico, dopo aver effettuato le predette visite, compie una valutazione sullo stato psico-fisico del lavoratore che sfocia in un giudizio che può essere: di piena idoneità, di idoneità parziale o temporale oppure di inidoneità totale o parziale.

Contro il giudizio del medico competente, un lavoratore può sempre presentare un ricorso all’organo di vigilanza competente per territorio, entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio.

Se non ci sono ostacoli, il datore di lavoro si attiene al giudizio del medico competente e adotta le eventuali misure che consentono al lavoratore di svolgere la propria attività con la minor esposizione ai rischi possibile, eventualmente anche destinando il lavoratore ad altre attività e mantenendo lo stesso trattamento economico.